Italian Paleography

Chicago, Newberry Library, VAULT Case Wing MS folio ZW 1 .47

Collection of documents from Piacenza and Parma

Italy, between 1450 and 1570

 

Go to Background Essay
Go to Manuscript page

 

Go to transcription of: f. 49r f. 49v f. 35v
f. 149r:

Ottavio Farnese Duca di Parma e Piacenza

Desiderando Noi sopra ogni altra cosa che la giustitia [il quale è il prin-

cipal fondamento delle città, e della quale i Prencipi sono tanto debi-

tori] venga con quella integrità e diligenza che si richiede amminis-

trata, et introdurle una buona forma di governo accomodata a la

qualità di questo nostro stato; et sapendo quanta mala sodisfat-

tione oltre l’incommodo e spesa apporti universalmente a popoli

l’andar a litigar fuori de le case loro ci siamo risoluti di formar

il Magistrato Ufficii et Ordini che sieguono. In prima formaimo

et eriggiamo nella città di Parma un Magistrato di quatro dot-

tori, che si chiamerà Conseglio di Giustitia, li quali giudicheran(n)o

tutte le cause della città del territorio, et luoghi separati, et

altri luoghi, che pagano le tasse in Parma o con Parma: et gli

quali di presente si conoscono o sono stati soliti di conoscersi, o si

debbano conoscere in Parma, o con Parma, nel quel Magistrato uno

sarà Podestà due Auditori delle cause civili et uno Auditore

delle cause criminali con le autorità, e giurisditioni infrascritte.

                        Del Podestà

Vogliamo che il Podestà sia capo degli altri, che habbi cura di tutte le

cose politiche, et viver civile, che tratti con gli anziani, et com-

munità, et qualsivoglia altri tutti quei nogotii publici, che sono

stati soliti di trattare i Governatori nel tempo di nostro Padre di

fe: me: et nostro, che procuri che la città sia abbondante di grani

di carne, e di vivere: che le vettovaglie, et altre robbe di vendano

senza falsità, et senza inganno, à prezzo conueniente et à giusto


f. 149v:

peso, et misura : che le strade pubbliche, i ponti, fiumi, canali, fossi

argini chia chiaviche si riducano et si constuano un buon essere

che ne fabbricar di nuovo si serva il decoro della città, che le acque

siano ben compartite, et non usurpate che habbiano il corso loro, e

che non facciano danno procedendo in ciascuno de detti casi somma

riamente come meglio parrà a lui dichiarando che mente lidi d’acqua

che ricercano tela giudiciaria la cognitione appartengha a i giudici

civili. E perché sappiamo che sopra la grossa, le acque, le strade

et ornato della città vi sono ufficiali particolari, non intendemo per

questo derogare alla loro facoltà, ma vogliamo che il podestà non

solo concorra con tutti, ma sia sopraintendente a tutti questi, e

possa punire detti ufficiali trovandoli delinquenti, et colpevoli ne li loro uf

ficii. Che in nome suo, e del consiglio possa mandare tutti quei bandi

che sono stati soliti di mandare li governatori nel tempo nostro et altri

che allui parran(n)o opportuna et punir tutti quei che saranno trovati

in fragrante crimine contravenire a detti bandi. Che accadendo nella

città delitto o altro caso che abbia bisogno di presta, et estraordinaria

prohibitione

provisione debba far chiamare tutto il conseglio con il qua

le rappresenterà la persona nostra, et punire et farci quella provvisione

che potrem(m)o far noi con la nostra soprema autorità. Che abbia la

cognitione di tutte le cause scudatari e suoi vassalli, et di più delle

cause che avvessero bisogno de espedita provisione, tra qualsivolgia altri

e detti scudatari la quale espedita provisione vigliamo che sia obli

gato di farla fra venti giorni continui, e non potendo che rimetta

dette cause a giudici ordinarii le le cuase che egli conoscerà tra


f. 161r:

et nell altro le gratiose et tutt ; altre. Che finito un libro il

secretario del Consiglio, et Cancelliere siano tenuti metterlo in un

Archivio che Noi destineremo.

Dat(um) : in Parma nel Palazzo della Nostra solita residenza

Il primo di Genaro 1558

Sottoscrit(to): Ottavio Farnese

Loco del sigillo

Gio Battista Pico Secret:

Io: Antonius

Pubblicata in Parma di           di luglio 1558